Statuto della “Fondazione Collegio Universitario di Brescia”

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione Collegio Universitario di Brescia ” (in seguito anche “la Fondazione”). La Fondazione è un ente senza fine di lucro, istituito dalla Università degli Studi di Brescia e dalla Fondazione Lucchini, che sono enti Fondatori e di indirizzo della Fondazione Collegio Universitario di Brescia.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Brescia. Potranno essere costituiti uffici sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all’attività della Fondazione stessa, come di seguito determinati. L’ambito di attività della Fondazione è limitato al territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

Articolo 3 – Finalità istituzionali

La Fondazione ha come scopo, operando nell’ambito della Regione Lombardia, di progettare, realizzare, sostenere e gestire residenze universitarie e collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, ed in particolare il Collegio Lucchini sito in Brescia (d’ora innanzi Collegio), quale struttura, articolata su una o più sedi, permanente e residenziale destinata a studenti, dottorandi, partecipanti a corsi di specializzazione, master, alte scuole dell’Università degli Studi di Brescia o di università e istituti d’alta formazione italiani o stranieri con questa convenzionati; nonché a ricercatori e docenti provenienti da altre università, sia italiane che straniere, ospitati per limitati periodi a fini didattici, di studio e di formazione dall’Università degli Studi di Brescia.

Ai fini della realizzazione di quanto detto la Fondazione persegue i fini al pari degli enti istituzionalmente competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 3, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 2 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la Fondazione è soggetto titolato a richiedere il Permesso di Costruire. Rientra tra le finalità istituzionali della Fondazione in generale la promozione della cultura e del sapere in ogni ambito disciplinare, anche mediante iniziative rivolte non esclusivamente alle persone residenti nel Collegio. Costituisce obiettivo prioritario della Fondazione la promozione della cultura e del sapere e lo sviluppo della persona umana nella sua completezza, con particolare attenzione ai valori che ispirano e caratterizzano gli enti Fondatori, al rispetto delle libertà e delle opinioni di ciascuno e del dialogo, quale momento educativo fondamentale e strumento di formazione e crescita della persona.  

La Fondazione opererà per la formazione dei suoi ospiti in modo da prepararli ad assumere responsabilità di leadership nella società civile e nelle istituzioni pubbliche e private, cercando di trasmettere loro solide basi valoriali ed etiche-comportamentali. L’attività del Collegio, e delle ulteriori residenze universitarie eventualmente promosse, organizzate e gestite dalla Fondazione tende a valorizzare, quali profili connotanti del progetto educativo che lo ispira, il merito, l’interdisciplinarietà, l’apertura a studenti provenienti da tutte le aree del Paese e del mondo, con attenzione agli studenti in condizioni socio-economiche disagiate o svantaggiate, in spirito di solidarietà e giustizia.

Rientrano tra le attività proprie della Fondazione, esemplificativamente:
a) organizzare e gestire residenze universitarie;
b) organizzare e gestire corsi di formazione e specializzazione, seminari, viaggi di studio e analoghe iniziative, anche in collaborazione con università italiane e straniere, enti pubblici e privati;
c) erogare borse e premi di studio e ausili allo studio a favore degli studenti e dei giovani studiosi capaci e meritevoli
d)promuovere e sostenere programmi di studio e ricerca, pubblicazioni, convegni e ogni altra iniziativa culturale in ogni campo del sapere;
e) promuovere, organizzare e gestire servizi di sostegno e ausilio agli studenti e agli studiosi residenti nel Collegio;
f) sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:
a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto o l’alienazione della proprietà e di altri diritti reali immobili e mobiliari, la concessione di garanzie reali su beni propri a cautela di obbligazioni proprie della Fondazione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con persone o enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
e) restano esclusi la concessione di garanzie reali o personali a favore di obbligazioni di terzi e, in ogni caso, l’esercizio in qualsiasi forma di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto: – dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro, disponibilità e diritti reali di beni mobili e immobili, titoli di credito o strumenti finanziari effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori; – dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; – dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; – dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; – da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti o persone, pubblici o privati. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e potrà essere oggetto di atti dispositivi secondo le regole di cui al presente Statuto.

Articolo 5 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
– da contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altre persone o enti pubblici o privati;
– dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
– da altre utilità destinate al perseguimento delle finalità della Fondazione dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
– dai contributi alle spese versati dai residenti del Collegio e dai destinatari di altri servizi erogati dalla Fondazione nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, nella misura e nella forma e natura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 – Fondatori

Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Articolo 7 – Sostenitori

Il Consiglio di amministrazione può, con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri, attribuire la qualifica di “Sostenitori” alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, anche commerciali, che contribuiscano in modo particolarmente rilevante alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi.

Il Consiglio stabilirà, con propria delibera approvata con la maggioranza di cui al comma precedente, le condizioni dell’acquisto e della perdita della qualità di Sostenitore e le modalità della partecipazione dei Sostenitori alla vita e alle attività della Fondazione

Articolo 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Comitato culturale;
– il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione

Composizione e durata Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei a dieci Consiglieri, scelti tra persone di comprovata e specifica competenza nei settori di interesse della Fondazione, dotati di requisiti di onorabilità, professionalità e competenza e che potranno essere scelti anche tra personalità del mondo dell’imprenditoria, delle professioni o delle arti. Ciascuno dei Fondatori nominerà, mediante designazione diretta, almeno tre membri ciascuno del Consiglio di Amministrazione, e provvederà alla relativa sostituzione in caso di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi, sino alla data di effettiva approvazione del rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio del mandato. Ciascun Consigliere potrà essere revocato in qualsiasi momento dal soggetto che lo ha nominato, senza onere di motivazione e con effetto immediato, indipendentemente dalla designazione di un sostituto.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. La revoca o la decadenza ai sensi del comma precedente non daranno alcun diritto ad indennità, risarcimenti o pretese del Consigliere revocato nei confronti della Fondazione di qualsiasi natura e ad alcun titolo. Le dimissioni, la revoca o la decadenza degli amministratori hanno effetto immediato e il Fondatore che abbia nominato l’amministratore cessato dovrà provvedere alla nomina del sostituto. Gli Amministratori nominati durante il triennio di vigenza in carica del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, morte, revoca o per qualsiasi altro motivo, della 6 maggioranza degli Amministratori prevista dallo Statuto l’intero Consiglio di Amministrazione si considererà decaduto.

In qualsiasi caso di cessazione dalla carica dell’intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma precedente, i membri rimangono nelle funzioni, per la gestione dei soli affari correnti ed indifferibili, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere un rimborso delle spese, anche in via forfettaria. In occasione dell’atto costitutivo i Fondatori provvedono a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di propria designazione e ad eleggere tra essi il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Successivamente è il Consiglio di amministrazione in carica a deliberare l’eventuale aumento del numero di componenti, provvedendo all’unanimità alla cooptazione di un numero non superiore a quattro segnalati da eventuali Sostenitori.

Articolo 10 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, ed in via esemplificativa, provvede a:
– attribuzione o revoca della qualifica di Sostenitore, secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Statuto;
– modificazioni dello Statuto, trasformazione o estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio della Fondazione. Tutte le deliberazioni di cui al presente punto dovranno essere deliberate con il consenso unanime dei componenti nominati dai fondatori;
– stabilire le linee guida e di indirizzo dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
– nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
– nominare il Direttore del Collegio definendone le condizioni contrattuali;
– approvare il Regolamento della Fondazione;
– approvare, su proposta del Direttore del Collegio, il Regolamento del Collegio, che dovrà stabilire, tra l’altro, i requisiti per l’accesso e la permanenza nel Collegio stesso;
– approvare il progetto formativo predisposto dal Comitato Culturale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, può delegare propri poteri e attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe attribuite. Il Consiglio potrà deliberare l’erogazione di un compenso a favore degli organi delegati.

Articolo 11 – Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire ovunque in Italia ed è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei membri in carica senza obblighi di forma, e pertanto anche a mezzo telefax o via e-mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio di Amministrazione nomina, preferibilmente tra i propri membri, un Segretario. La nomina potrà essere fatta per singole adunanze o per un periodo determinato. Ove non diversamente previsto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l’approvazione del rendiconto di previsione e del rendiconto consuntivo e del progetto formativo sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica e comunque con almeno i due terzi dei Consiglieri espressione dei Fondatori.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere invitati a partecipare, senza diritto voto, il Direttore del Collegio, il Coordinatore del Comitato Culturale e un rappresentante dei residenti presso il Collegio, nominato mediante apposita elezione. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Articolo 12 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei membri in carica e comunque con almeno i due terzi dei Consiglieri espressione dei fondatori. Il Consiglio può altresì eleggere al proprio interno un Vice-presidente che sostituisce il Presidente quando indisponibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi nel compimento di qualsiasi attività; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati; può conferire procure e deleghe per specifici atti o categorie di atti. Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente dovrà avere il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. I Fondatori hanno facoltà di nominare di comune accordo un Presidente onorario. Il Presidente onorario partecipa al Consiglio di amministrazione della Fondazione senza diritto di voto.

Articolo 13 – Direttore del Collegio

Il Direttore del Collegio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza, arrotondata per eccesso, dei tre quarti dei membri in carica, tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell’ambito delle attività svolte dal Collegio. La stessa maggioranza è richiesta per deliberare la revoca del Direttore del Collegio dalla carica.

Il Direttore rimane in carica per il periodo stabilito dal Consiglio all’atto della nomina e può essere riconfermato, anche più volte. Il Direttore è il responsabile operativo del Collegio ed è preposto all’attuazione delle attività formative e culturali che costituiscono lo scopo del Collegio, secondo i principi ispiratori e le finalità istituzionali della Fondazione, di cui all’art. 3 del presente Statuto, e secondo le previsioni di programma culturale della Fondazione; è preposto inoltre alla gestione organizzativa e amministrativa del Collegio stesso e di tutte le 9 attività, anche accessorie, ad esso riferibili; il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di affidare ad altri le funzioni amministrative. Il Direttore, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, ha autonomia decisionale e poteri di rappresentanza per la attuazione dei programmi e delle linee di attività e di sviluppo della Fondazione preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, e comunque nell’ambito degli stanziamenti approvati dal Consiglio stesso.

Egli, in particolare:
– cura l’attuazione del programma formativo predisposto dal Comitato Culturale e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
– predispone, di concerto con il Comitato Culturale, il Regolamento del Collegio e le sue modificazioni, nonché il documento programmatico ed il piano annuale relativi al perseguimento degli scopi e delle attività del Collegio e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
– provvede alla gestione del Collegio, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei programmi e degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
– sottopone al Consiglio di amministrazione per l’approvazione la graduatoria degli studenti ammessi, stilata secondo i criteri e le procedure previste dal Regolamento del Collegio di cui all’art. 10 del presente Statuto;
– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa del Collegio, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione affidi ad altri la funzione amministrativa, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
– è a capo del personale del Collegio; provvede, nell’ambito degli organigrammi e piani approvati dal Consiglio di Amministrazione, alle assunzioni del personale ed all’attribuzione delle relative mansioni nonché a tutti gli atti di gestione del rapporto con il personale, assumendo la qualifica di Datore di lavoro;
– è responsabile dell’osservanza delle norme vigenti in materia di privacy nonché di sicurezza e salvaguardia della salute delle persone e tutela dell’ambiente; il Direttore dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente, una dettagliata relazione su questo importante punto;
– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle direttive impartite dal Presidente o dal Consigliere all’uopo delegato;
– cura i rapporti con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative del Collegio;
– redige il progetto di conto di previsione e di rendiconto consuntivo, che devono essere trasmessi al 10 Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti entro i termini stabiliti dal Consiglio stesso
– riferisce al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento delle attività del Collegio e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle attività di maggior rilievo effettuate dal Collegio;
– partecipa ex officio alle riunioni del Comitato Culturale. Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività. Data la delicatezza e importanza dell’incarico, essenziale per la vita e l’attività del Collegio, il Direttore può essere revocato anche senza preavviso e senza che sia necessario esprimere motivazioni o giustificazioni. La revoca non darà luogo a indennità, risarcimenti o pretese di alcun genere, fatte salve eventuali norme di legge.

Articolo 14 – Comitato Culturale

Il Comitato Culturale è composto da un numero di componenti definito dal Consiglio di amministrazione, scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori di interesse della Fondazione anche su indicazioni dei Fondatori. La nomina dei componenti del Comitato culturale spetta al Consiglio di amministrazione che vi provvederà con maggioranza qualificata e comunque di almeno i due terzi dei componenti designati dai Fondatori.

La carica di Consigliere di Amministrazione e di Revisore dei Conti sono incompatibili con quella di membro del Comitato culturale. Il Presidente della Fondazione o suo delegato può partecipare ai lavori del Comitato Culturale. Il Coordinatore del Comitato Culturale è eletto dal Comitato stesso tra i componenti indicati dall’Università degli studi di Brescia, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti in carica. I membri del Comitato Culturale rimangono in carica per quattro anni. Il Consiglio di Amministrazione potrà revocare uno o più Membri o anche l’intero Comitato senza onere di motivazione e con effetto immediato, indipendentemente dalla designazione di sostituti. La revoca non darà alcun diritto ad indennità, risarcimenti o pretese nei confronti della Fondazione di qualsiasi natura e ad alcun titolo. La carica di membro del Comitato è gratuita. Il Consiglio di amministrazione potrà riconoscere un rimborso delle spese, anche in via fortettaria.

Il Comitato: – studia e promuove le iniziative formative e culturali della Fondazione Collegio Universitario di Brescia; – svolge funzioni di vigilanza sulle attività del Collegio e sulla congruenza delle stesse con le finalità ispiratrici della Fondazione e del Collegio; – coordina l’attività e le iniziative del Collegio con quelle dell’Università degli studi di Brescia e tiene i rapporti con le istituzioni e gli enti culturali del territorio; – elabora una proposta di Programma Formativo annuale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. I termini di presentazione della proposta verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche in dipendenza dei termini per la redazione del conto economico di previsione. Il Programma Formativo verrà predisposto con particolare attenzione al profilo della interdisciplinarietà degli insegnamenti e delle altre iniziative culturali. Ai fini della elaborazione del Programma Formativo e delle altre iniziative il Comitato coinvolge, nelle forme dallo stesso ritenute opportune, il Direttore del Collegio, i residenti del Collegio, o loro rappresentanti.

Articolo 15 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 16 – Conto di previsione e rendiconto consuntivo

Entro il mese di dicembre di ciascun anno (o al massimo entro il successivo 15 gennaio) il Consiglio di Amministrazione approva il conto di previsione dell’anno successivo ed entro il 31 maggio di ciascun anno approva il rendiconto consuntivo dell’esercizio decorso. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali svolgerà la funzione di Presidente, e due supplenti. I Revisori sono nominati tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, uno ciascuno degli effettivi e dei supplenti dai Fondatori e il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia.

I Revisori rimangono in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di vigilanza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Esamina il progetto di conto di previsione ed il progetto di rendiconto consuntivo, redigendo apposita relazione. I Revisori dei conti possono partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – Denominazione del Collegio Lucchini

Su designazione unanime dei componenti indicati dalla Fondazione Lucchini, il Consiglio di amministrazione potrà modificare la denominazione del Collegio Lucchini.

Articolo 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio, esaurita la fase della liquidazione, verrà devoluto all’Università degli studi di Brescia.

Articolo 20 – Patti in deroga alla composizione del Consiglio di Amministrazione e alla sussistenza del Collegio dei Revisori dei conti

Sino a quando la Fondazione Collegio Universitario di Brescia non potrà disporre in base ad un titolo giuridico valido dell’immobile ove verrà esercitata la sua attività, di cui alla convenzione stipulata in data 21.7.2010 n. 117.207/35.298 rep. Dr. Dario Ambrosini, l’amministrazione sarà attribuita ad un consiglio di amministrazione composto da due membri, nominati dai soci fondatori, il quale opererà secondo quanto stabilito nell’atto di nomina. Inoltre, sino a tale momento, non sarà necessaria la nomina del Collegio dei Revisori dei conti, purchè il patrimonio della Fondazione non superi il valore di Euro 300.000,00.